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Scritto da Zilli |
Sabato 14 Febbraio 2015 14:50 |
Egregi membri del Al Comitato dei garanti, d’appello e di controllo dell’Unione Italiana, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto dell’Unione Italiana di Fiume, si presenta un regolare ricorso contro la Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 67, “Affitto appartamenti per due attori del Dramma Italiano”, poiché inattuabile, infattibile, impraticabile, irrealizzabile, perché non tiene conto degli articoli 14 e 32 della Legge concernente l’imposta sul reddito e degli articoli 15, 16, 44, 61, 62 e 75 del Regolamento riguardante l’imposta sul reddito, al fine di rimuovere le irregolaritŕ segnalate, nei termini e nei tempi stabiliti dallo Statuto e dalla Legge sulle associazioni.
Motivazione
La Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, alla sua VIII sessione ordinaria, tenutasi il 6 febbraio 2015 a Gallesano, ha approvato la Conclusione n. 67, “Affitto appartamenti per due attori del Dramma Italiano”, con la quale, al punto 3, “si approva un contributo finanziario di 7.700,00 euro lordi per la copertura delle spese d’affitto degli appartamenti dei due attori del Dramma Italiano”, e al punto 4, “si autorizza la stipula di due contratti d’affitto tra l’Unione Italiana e gli attori, in base ai quali l’Unione Italiana, a partire dal mese di febbraio 2015 fino al mese di dicembre 2015, sosterrŕ le spese di affitto mensile per ciascun appartamento, per un importo cadauno di 350,00 euro, nel controvalore in kune, che anticiperŕ dai mezzi propri e quindi rendiconterŕ all’Universitŕ Popolare di Trieste”. Con riferimento alla normativa che disciplina la materia, si segnalano gli articoli 14 (comma 3) e 32 (comma 3, punto 5) della Legge concernente l’imposta sul reddito (“Gazzetta ufficiale” nn. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 - delibera della Corte costituzionale, 123/13, 148/13, 83/14 - delibera della Corte costituzionale e 143/14) e gli articoli 15 (comma 1, punto 1), 16 (comma 3, punto 2), 44 (comma 7), 61 (comma 14), 62 e 75 (commi 1, 2 e 5) del Regolamento riguardante l’imposta sul reddito (“Gazzetta ufficiale” nn. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - rettifica, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 e 157/14). Le norme in materia d’imposta sul reddito stabiliscono la retribuzione come ogni compenso percepito in denaro o in natura. Il compenso in natura č un contributo non monetario che i dipendenti e le altre persone percepiscono dal datore di lavoro. Tali contributi sono imponibili. Ai sensi della Legge concernente l’imposta sul reddito e del Regolamento riguardante l’imposta sul reddito, tali contributi sono parificati e sono trattati come retribuzione o secondo reddito. L’uso dell’appartamento da parte del dipendente o altra persona a carico del datore di lavoro č considerato come compenso in natura. Se il destinatario del compenso in natura č un dipendente, il compenso in natura costituisce la retribuzione al netto e il datore di lavoro č tenuto calcolare e pagare i contributi, le imposte sul reddito e l’Irpef su tale retribuzione al netto. Se il destinatario č una persona che non č in rapporto di lavoro, il compenso in natura č considerato secondo reddito, e ciň significa che su tale secondo reddito il datore di lavoro deve calcolare e pagare il contributo per l’assicurazione pensionistica del 20%, il contributo per l’assicurazione sanitaria del 15%, l’imposta sul reddito del 25% e l’Irpef (secondo il luogo in cui il destinatario č registrato, e in questo caso il luogo č Fiume, dove vi č un’addizionale del 15%). Tenuto conto delle norme di legge in materia, un mese d’affitto per un appartamento costerŕ all’Unione Italiana 612,50 euro (cioč l’importo dell’affitto di 350,00 euro aumentato del 75%, percentuale che si riferisce al pagamento dei contributi e delle imposte), e non 350,00 euro come sostenuto nella Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 67. Ne consegue che, qualora si voglia rispettare il punto 2 della Conclusione della Giunta esecutiva n. 67, con il quale si approva un contributo finanziario di 7.700,00 euro lordi per la copertura delle spese d’affitto degli appartamenti di due attori del Dramma Italiano, allora l’Unione Italiana potrŕ coprire la spesa effettiva per 12,6 mensilitŕ per un appartamento, e non 22 mensilitŕ come stabilito dalla Conclusione. Ne consegue che, qualora si voglia rispettare il punto 3 della Conclusione della Giunta esecutiva n. 67, con il quale si autorizza la stipulazione di due contratti d’affitto per sostenere le spese di affitto mensile per ciascun appartamento per un importo cadauno di 350,00 euro, allora l’Unione Italiana dovrŕ pagare in totale 13.475,00 euro (612,50 euro x 11 mensilitŕ x 2 appartamenti = 13.475,00 euro) e non 7.700,00 euro lordi come stabilito dalla Conclusione. La Giunta esecutiva stabilisce, nel punto 5 della Conclusione n. 67, che l’attuazione della medesima č di competenza dei Servizi amministrativi dell’Unione Italiana e del relativo settore “Cultura”, e quindi ci si chiede come possano i Servizi amministrativi attenersi a una Conclusione che č inattuabile, infattibile, impraticabile, irrealizzabile poiché non tiene conto delle disposizioni di legge e quindi č incoerente nei suoi singoli punti? Č evidente che, sebbene si disponga di un servizio di contabilitŕ operante nell’ambito dei Servizi amministrativi dell’Unione Italiana, sebbene si disponga di una Direttrice dei Servizi abilitata a svolgere le funzioni direttive e amministrative, inerenti anche alla contabilitŕ (lavoro svolto peraltro vari decenni), il Presidente e la sua Giunta esecutiva non si consultano con i profili professionali prima di stabilire le proprie deliberazioni; essi, ritenendosi dei “tuttologi” capaci e autosufficienti, non hanno bisogno del parere dei profili professionali di cui dispongono, ma, cosě facendo, costringono i profili professionali ad attuare l’inattuabile, ossia pretendono dagli stessi di operare violando le disposizioni di legge in vigore. Inoltre, si ritiene opportuno segnalare che la Motivazione alla Conclusione, nella parte in cui si sostiene che, ai sensi delle normative vigenti in Croazia, il Teatro nazionale croato “Ivan de Zajc” di Fiume non puň piů effettuare operazioni di pagamento dell’affitto per i due attori, non corrisponde a veritŕ; infatti, ciň non č sostenuto nemmeno dalla Direttrice del Dramma Italiano nella sua richiesta, che invece č motivata “per una migliore gestione delle spese”, ovviamente defalcando questa spesa direttamente dai fondi del MAE destinati al Dramma Italiano. Dato che, ai sensi dello Statuto, il Comitato dei garanti, d’appello e di controllo dell’Unione Italiana funge da Corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell’Unione Italiana, ritengo che dovrebbe adoperarsi affinché i Servizi amministrativi non siano messi nella condizione di non poter svolgere il proprio lavoro in modo professionale e nel pieno rispetto delle leggi. In merito, Vi ricordo che, nel caso in cui gli organi statali competenti o il servizio di revisione dovessero riscontrare delle irregolaritŕ nelle spese e nella gestione finanziaria dell’Unione Italiana, il Comitato dei garanti, d’appello e di controllo come Corte dei conti ne sarŕ ritenuto responsabile in prima persona. Terminando, ritengo inattuabile, infattibile, impraticabile, irrealizzabile la Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 67, “Affitto appartamenti per due attori del Dramma Italiano”, perché non tiene conto degli articoli 14 e 32 della Legge concernente l’imposta sul reddito e degli articoli 15, 16, 44, 61, 62 e 75 del Regolamento riguardante l’imposta sul reddito. Con la presente si richiede il Vostro intervento, nell’ambito delle Vostre competenze e responsabilitŕ, al fine di assumere un atteggiamento chiaro e univoco con relativa conseguente decisione, atta a far rispettare lo Statuto dell’Unione Italiana di Fiume e le disposizioni di legge vigenti in materia. Distinti saluti. Silvano Zilli.
Rovigno, 13 febbraio 2015
Per conoscenza: -all’Universitŕ Popolare di Trieste, e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , e per il suo tramite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; -all’Ambasciata d’Italia a Zagabria, e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , e al Consolato generale d’Italia a Fiume, e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . |
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